La valutazione del rischio bellico è un aspetto cruciale per la sicurezza nei cantieri e nelle aree interessate da conflitti passati. UXORISK si impegna a fornire un’analisi approfondita e soluzioni efficaci per identificare e gestire i pericoli legati alla presenza di ordigni esplosivi inesplosi (UXO). Attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e competenze specialistiche, garantiamo un approccio sistematico e proattivo che non solo protegge i lavoratori, ma contribuisce anche a ottimizzare i tempi e i costi dei progetti nel rispetto delle normative vigenti.
Ritrovamento di Ordigni Inesplosi
Il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi (UXO) è una problematica che risale a conflitti passati e che rappresenta un rischio significativo nei cantieri.
Quando un pUXO (probabile ordigno bellico) viene ritrovato, è cruciale seguire protocolli di sicurezza rigorosi. Gli esperti in bonifica devono essere chiamati immediatamente per valutare le modalità d’intervento. La gestione adeguata di questi ritrovamenti non solo protegge i lavoratori e il pubblico, ma previene anche danni strutturali e ambientali.
Gestione del Rischio Bellico e Bonifica di Ordigni Inesplosi
Valutazione del rischio bellico
La valutazione del Rischio Bellico è un processo complesso che richiede competenze specialistiche. Un’analisi preliminare del rischio, seguita da survey geofisiche e studi storici, permette di individuare aree potenzialmente contaminate. Le tecnologie utilizzate, come magnetometri e georadar, aiutano a localizzare gli ordigni pUXO (probabile ordigno bellico) con precisione, minimizzando i rischi durante le operazioni di scavo.
Implementare un progetto di valutazione dei rischi efficace non solo protegge i lavoratori, ma anche riduce i costi e i tempi di costruzione. Una corretta gestione del rischio bellico permette di evitare interruzioni e garantire la continuità del progetto, rispettando al contempo tutte le normative di sicurezza.

Legislazioni
Dal 26 giugno 2016 in virtù di quanti previsto della Legge 177/2012 (che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008), e visto il D.M. 82/2015, tutti gli adempimenti relativi al rischio di potenziale rinvenimento di ordigni inesplosi sono definitivamente in vigore. In particolare:
- nell’elenco dei “rischi” soggetti a valutazione del rischio (e alla redazione del conseguente documento) contenuto nel Titolo I, Art. 28 c.1 vengono aggiunti i “rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni inesplosi nei cantieri temporanei o mobili”.
- nell’elenco delle opere che comportano “rischi particolari” sono aggiunti i “lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
- il coordinatore della progettazione ha l’obbligo di valutare, all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenuti durante le attività di scavo nei cantieri (art. 91 c. 2.bis) sia a terra che a mare, disposizione contenuta anche nell’art. 100 e nei contenuti minimi del PSC. 100 e contenuto minimo del PSC nell’Allegato XV punto 2.2.3 lettera b-bis.
Essendo un contenuto necessario del PSC, la valutazione deve essere sempre effettuata, anche al fine di escludere la possibilità del suo rinvenimento.
Questa valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento, può essere effettuata, ad esempio, sulla base dei dati disponibili:
- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche sulla storia locale
- fonti conservate negli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali di protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli competenti rispettivamente per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e insulare;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale di Roma;
- vicinanza a linee stradali, ferrovie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate vicine a quelle in esame;
E, in ogni caso, la valutazione documentale, se “insufficiente per l’esiguità dei dati disponibili, può essere integrata da analisi strumentali”.
Va inoltre sottolineato che attualmente non esiste una mappatura ufficiale completa di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di eventuali ordigni.
Normativa italiana vigente
La valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del suddetto decreto.
– D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare;
– D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Direttive italiane BST e BSS
Il Decreto Legislativo 66/2010 – Codice dell’Ordinamento Militare -, con l’articolo 22 comma 1 lettera c-bis, attribuisce al Ministero della Difesa la competenza in materia di bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici. Inoltre, il Decreto Ministeriale del Ministro della Difesa del 28 febbraio 2017 individua la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa come responsabile della direzione, del coordinamento e del controllo delle attività sistematiche di bonifica bellica a terra e subacquea, che a scopo precauzionale vengono svolte sul territorio nazionale dai soggetti interessati attraverso imprese che impiegano personale specializzato.
Un ulteriore atto legislativo che ha alimentato l’interesse per le problematiche legate alla bonifica bellica è la Legge n. 177/2012, che nel modificare l’art. 91 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81 in materia di curezza sul lavoro per la bonifica di ordigni bellici, ha stabilito che la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni inesplosi rinvenuti durante le attività di scavo nei cantieri sia effettuata dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
Pertanto, quando il coordinatore per la progettazione intende effettuare la bonifica preventiva del sito in cui è ubicato il cantiere, il committente dovrà provvedere all’ingaggio di un’impresa specializzata che effettuerà l’attività di ricerca di residuati bellici sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente (Reparti Infrastrutture dell’E.I. e Comando Logistico della Marina Militare e attraverso provvedimenti di sorveglianza Militare) e attraverso misure di sorveglianza degli organi competenti del Ministero della Difesa. La presente direttiva intende disciplinare l’iter per il rilascio del parere vincolante ai fini dello svolgimento delle attività di Bonifica Sistematica Subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici.
Prescrive una linea d’azione generale, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da raggiungere e i fattori da considerare.
Per quanto non espressamente indicato e immediatamente riferito alla materia specifica si fa riferimento alla legislazione vigente per tutti gli aspetti amministrativi, civili e penali ad essa connessi.
Per aiutare le aziende e gli appaltatori a comprendere la legislazione francese relativa ai lavori su ordigni inesplosi e residuati bellici esplosivi (UXO/ERW), il Syndicat des Métiers de la Dépollution Pyrotechnique (SMDPYRO) ha pubblicato una guida che illustra le varie disposizioni relative a questo rischio:
https://www.smdpyro.fr/_files/ugd/0eff36_83fd65d661584f87b44662a7b419fb1d.pdf
La salute e la sicurezza sul lavoro sono una questione europea. La Direttiva Generale 89/391 del 12 giugno 1989 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori stabilisce i principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In Francia è in vigore dal 1993 e stabilisce che i datori di lavoro devono adottare tutte le misure pratiche necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e proteggere la loro salute.
Il Libro I della Parte IV del Codice del Lavoro francese, intitolato “Salute e sicurezza sul lavoro”, la principale fonte legislativa in questo campo, stabilisce i principi generali di prevenzione, che derivano direttamente da questa direttiva quadro.
Codice della sicurezza interna francese
Per quanto riguarda le attività di sminamento, il Code de la Sécurité Intérieure francese stabilisce che l’individuazione, la rimozione, la neutralizzazione, lo smaltimento e la distruzione di esplosivi e trappole esplosive sono lavori pubblici (articolo L. 733-1 del Codice).
La sezione normativa del Code de la Sécurité Intérieure francese (Capitolo III del Titolo III del Libro VII) definisce le rispettive competenze dei due dipartimenti governativi responsabili della protezione civile, sotto l’autorità del Ministro della Protezione Civile e del Ministro delle Forze Armate.
Codice del lavoro francese: Obbligo di sicurezza (articoli da L.4121-1 a 3)
L’obbligo di sicurezza è inteso come l’obbligo del datore di lavoro di garantire l’incolumità fisica e mentale di tutti i dipendenti, nonché tutti i rischi a cui i dipendenti possono essere esposti a causa delle loro mansioni.
Sebbene il Codice del Lavoro francese imponga ai datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute fisica e mentale dei propri dipendenti, la giurisprudenza si spinge oltre, imponendo un vero e proprio obbligo di risultato, ossia estendendo a tutti gli aspetti della tutela della salute fisica e mentale dei dipendenti gli obblighi originariamente previsti nel contesto dell’esposizione ai rischi e infortuni sul luogo di lavoro.
Poiché il datore di lavoro è obbligato a raggiungere un risultato, in caso di pericolo per il dipendente o di mancata garanzia di sicurezza, si presume automaticamente che il datore di lavoro sia responsabile. L’unico modo per evitare la responsabilità è dimostrare la causa di forza maggiore o, in mancanza di questa, che il dipendente stesso ha causato il danno.
I datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di sicurezza sono responsabili civilmente e penalmente in caso di incidente sul lavoro che coinvolga uno o più dipendenti. Se il datore di lavoro è ritenuto colpevole di una colpa imputabile (ad esempio, la mancata considerazione di un rischio significativo), può essere obbligato a pagare i danni.
Tutti i datori di lavoro i cui dipendenti lavorano in un sito in cui può esserci il rischio di ordigni inesplosi hanno l’obbligo legale di garantire un sistema di lavoro sicuro per il proprio personale e, se applicabile, per altri, che affronti adeguatamente il rischio pirotecnico.
Decreto francese 2005-1325 modificato 2010-1260 e i suoi 2 decreti successivi
La struttura legislativa attualmente applicabile a tutte le aziende specializzate nello sminamento e nell’inquinamento pirotecnico è contenuta nel decreto 2005-1325, modificato dal decreto 2010-1260, e nelle due ordinanze successive:
Ordinanza del 23 gennaio 2006 che stabilisce il livello di conoscenza richiesto e le attitudini mediche per le persone che esercitano le funzioni di responsabile della sicurezza pirotecnica, di responsabile del sito pirotecnico e per le persone chiamate a svolgere operazioni di bonifica pirotecnica.
Ordinanza del 12 settembre 2011 che stabilisce le regole per la determinazione delle distanze di isolamento dei siti di decontaminazione pirotecnica.
In questo senso, i lavori di ricerca e identificazione di munizioni inesplose devono essere eseguiti dalle aziende che applicano il decreto 2005-1325 modificato, utilizzando personale certificato in questo tipo di operazioni.
Certificazione francese delle aziende di lavoro iperbarico
L’articolo R4461-1 del Codice del Lavoro, derivante dal decreto n. 2011-45 dell’11 gennaio 2011, ha introdotto la certificazione obbligatoria per le aziende che svolgono lavori iperbarici. Tale obbligo è stato poi precisato con la pubblicazione dell’Ordine del 29 settembre 2017.
Devono essere certificate le aziende, i centri di formazione, le agenzie di lavoro interinale, i sommozzatori, i Consulenti per la Prevenzione Iperbarica e tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di lavoro iperbarico.
Le aziende che forniscono lavoro subacqueo (menzione A), devono essere certificate da organismi accreditati dalla COFRAC (art. R4461-1), in conformità con l’ordinanza del 29 settembre 2017.
Ordinanza del 29 settembre 2017 relativa alla certificazione delle aziende che eseguono lavori iperbarici (link alla versione attuale):
Per lo svolgimento di qualsiasi operazione subacquea, l’azienda coinvolta deve essere in possesso di un certificato con menzione A (i sommozzatori svolgono lavori in ambienti acquatici) e le classi CAH (certificat d’aptitude à l’hyperbarie) dei sommozzatori devono rispettare le seguenti profondità di immersione:
- Classe 0: per una pressione relativa massima non superiore a 1.200 ettopascal, ossia 1,2 bar, equivalente a una profondità di 12 m;
- Classe I: per una pressione relativa massima non superiore a 3.000 ettopascal (3 bar), equivalente a una profondità di 30 m;
- Classe II: per una pressione relativa massima non superiore a 5.000 ettopascal, cioè 5 bar, equivalente a una profondità di 50 m;
- Classe III: per pressioni relative superiori a 5.000 ettopascal (5 bar).
La CAH è valida per 5 anni. È soggetta a riconvalida durante il 5° anno di possesso, su iniziativa del titolare. Se non viene rinnovata, decade.
Conclusioni francesi
In breve, l’individuazione, la rimozione, la neutralizzazione, lo smaltimento e la distruzione di esplosivi e trappole esplosive sono di competenza di:
- Servizi di sminamento della sicurezza civile (DGSCGC) per tutte le aree terrestri, compresa la battigia;
- Servizi di sminamento dell’esercito (gruppo geograficamente competente di sommozzatori per lo sminamento) per tutte le sezioni subacquee (esclusa la battigia).
- Organizzare al più presto un incontro di presentazione con questi dipartimenti:
- Préfecture Maritime de la Méditerranée per la sezione subacquea;
- Préfecture de Corse du Sud (o Corse du Nord a seconda della zona) per la battigia e le aree terrestri.
Secondo la nostra esperienza, solo la rimozione, la neutralizzazione, lo stoccaggio e la distruzione degli esplosivi saranno effettuati dai dipartimenti governativi francesi. Le operazioni di ricerca, rilevamento e identificazione dovranno quindi essere appaltate a società specializzate nella diagnostica pirotecnica e nella bonifica, in conformità con il decreto modificato 2005-1325, con personale certificato e con certificazione iperbarica per eventuali operazioni di immersione.
Questa azienda o queste aziende saranno responsabili della realizzazione di uno studio sulla sicurezza del lavoro in conformità con il codice del lavoro vigente, sulla base delle disposizioni del Decreto 2005-1325 modificato.
Questo studio sarà presentato alle varie prefetture per stabilire il coordinamento da adottare.
Altri Paesi
UXORISK lavora e collabora con diverse entità in altri Paesi europei come Olanda, Germania e Belgio e in Paesi extraeuropei come Ucraina, Iraq e Thailandia.
Grazie alla fitta rete di contatti nel settore UXO, siamo in grado di operare in un gran numero di Paesi nel rispetto delle normative imposte in ciascuno di essi.
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